Mantini-Chicchi: ulteriori mostruosità
Qualche altra considerazione in merito a quanto scritto in precedenza.
Nel testo Mantini – Chicchi, più volte si fa riferimento al principio della libera concorrenza: Capo I - Art. 3 comma a) "garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;", comma e) “garantire la libertà di concorrenza dei professionisti…[…]” e comma h) “conformemente ai principi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza…[…]”; Capo IV - Art. 17 comma 3. “[…]…nel rispetto del principio di libera concorrenza”; Capo V - Art. 23 comma 1.b. “[…]…al principio di libera concorrenza”.
Per cercare di fare un po’ di chiarezza, è bene riportare quanto disposto dalla normativa di settore specifico sul tema: la Legge 287/90 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.
Come forse sapete, già ci eravamo occupati di tale problema nel contesto europeo (nell’articolo “Cosa si aspetta l’Europa dagli Stati membri sul tema della concorrenza?”); con le considerazioni seguenti, cerchiamo di spiegare cosa succede in Italia.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è l’ente preposto alla vigilanza del settore, per la corretta applicazione dell’ordinamento comunitario: a seguito di segnalazioni, infatti, può avviare delle istruttorie se ritiene che si ci siano i presupposti per un proprio intervento, in riferimento alla suddetta legge 287/90: intese restrittive alla libera concorrenza (art. 2), abuso di posizione dominante (art. 3), concertazioni (art. 6) e separazioni societarie (art. 8). Per le ulteriori informazioni, consultare il sito: www.agcm.it.
L’8 marzo di quest’anno c’è stata l’audizione del Presidente dell’Autorità, Antonio Catricalà, presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati, nell’ ambito dell’indagine conoscitiva sulla riforma delle professioni.
Nella relazione, oltre a riportare le osservazioni dell’OCSE nel rapporto sull’Italia del 2005, dove è spiegato “[…]…che vede una delle cause della debolezza economica del Paese proprio nelle inefficienze dei mercati delle professioni, in quanto regolati in maniera eccessivamente protezionistica”, si sottolineano alcuni dati fondamentali che avallano quanto scritto nell’articolo citato.
Viene definito, infatti: “In particolare, il Parlamento europeo ha ribadito la pregiudiziale necessità di garantire anche nel settore delle libere professioni, la piena applicazione delle norme del Trattato CE in materia di tutela della concorrenza e di mercato interno”; ed ancora: “Si fatica, tuttora, a considerare l’attività professionale come attività d’impresa ed è, in ultima analisi, per tale motivo che nel nostro Paese una riforma strutturale delle professioni stenta a decollare”.
Più specificamente, analizzando gli Ordini, si evidenzia che: “Sarebbe, dunque, opportuno promuovere un’attività di verifica dell’attuale assetto, volta a censire la situazione attuale…[…]".
Analizzando il testo Mantini-Chicchi non ci sembra che le osservazioni dell’Autorità siano state recepite; si continuano a non considerare gli Ordini come associazioni d’impresa e si rafforzano gli aspetti protezionistici, “blindando” ancora di più gli attuali assetti di governo delle categorie (così come evidenziato nell’articolo “Mantini-Chicchi: una proposta mostruosa”).
Apriamo una piccola parentesi per evitare incomprensioni: non riteniamo del tutto convincente assimilare l’attività dell’architetto ad attività d’impresa, come ha deciso la UE. A tale riguardo, ci chiediamo come mai le nostre rappresentanza non si siano fatte sentire quando si stava discutendo di tale orientamento; dopo la decisione assunta, bisogna, quindi, inevitabilmente rispettare quanto previsto dall’Ente di Strasburgo (essendo l'Italia un paese aderente all'Unione Europea).
Chiudiamo la parentesi e torniamo ad occuparci della proposta Mantini - Chicchi.
Abbiamo la sensazione che si stia cercando di “sfuggire” al controllo dell’Autorità, richiamando e sbandierando più volte nel testo i principi della libera concorrenza (che, nella pratica, non sembrano in nessun modo garantiti); sappiamo tutti che questo non è possibile.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato metterà in luce (se ancora ce ne fosse bisogno) queste palesi contraddizioni, intervenendo presso il Governo per il rispetto di quanto stabilito sia dalla legge 287/90 che dalla normativa sovranazionale; un’ostacolo duro per gli Ordini che difficilmente riusciranno a superare.
Se, poi, avvenisse ciò, comunque non c’è da preoccuparsi: ci penserà la Commissione Europea (Direzione Generale della Concorrenza) a rimettere tutto a posto; già in passato (questione tariffe), infatti, ha dimostrato la volontà dell’ applicazione dei “veri” principi di concorrenza.













