Le Emergenze Ambientali
Le Aree Tematiche e La Normativa di Settore
Quando si parla di emergenza ambientale si fa riferimento alle emergenze di origine antropica (incidenti industriali, incidenti nucleari, siti inquinati, ecc.)



o naturale (terremoti, inondazioni, frane, ecc.), che possano compromettere l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.

A livello normativo l’Italia ha inteso affrontare l’emergenza ambientale istituendo con la Legge n°225/1992, il Servizio nazionale della Protezione civile, inteso come servizio atto a preservare l’uomo e l’ambiente dal pericolo di danni da eventi calamitosi e catastrofi.
Il Servizio nazionale, è coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto da:
1. Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche
2. Regioni, Province, Comuni;
3. Enti pubblici nazionali e territoriali;
4. Altre Istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio nazionale.
L’art.2 della Legge n°225/1992 stabilisce le tipologie degli eventi per le quali è previsto nell’ambito del Servizio Nazionale l’attività di Previsione, Prevenzione e Soccorso. Le tipologie sono di seguito elencate:
1. “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”;
2. “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”;
3. “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”.
Gli eventi ritenuti “pericolosi” sono l’oggetto Programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio da strutture operative tra cui anche l’Apat, da considerarsi in base al D.Lgs.300/1999 una Componente del Servizio nazionale della Protezione civile.
Oltre ad avere una funzione prettamente operativa, l’Apat riveste ruoli e competenze di altro genere:
1. assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza (art.5 comma 3-ter della L.401/2001);
2. ha competenze tecnico-scientifico, autorizzative e di supporto alle Autorità preposte, nel campo del rischio industriale (D.Lgs. 334/99-Seveso II), del rischio nucleare (DPR 230/94), della protezione ambientale (L. 61/94) e della riduzione del rischio idrogeologico (D.L. 180/98);
3. coordina le attività di emergenza connesse a: pianificazione e pronto intervento relative alle emergenze di origine antropica (incidenti industriali, incidenti nucleari, siti inquinati, ecc.) o naturale (terremoti, inondazioni, frane, ecc.); rischio industriale; rischio nucleare; rischio naturale; rischio connesso alla presenza di siti/comparti ambientali contaminati; valutazione del danno ambientale relativo alle emergenze di origine antropica o naturale.
Sulla base di quanto su esposto, è chiaro quanto importante la fase di previsione e prevenzione degli “eventi dannosi” per uomo e ambiente e come si renda necessario un intervento pianificato e coordinato di tutte le istituzioni e organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio nazionale, al fine di affrontare adeguatamente la questione dell’emergenza ambientale.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| N.3 Le aree tematiche le emergenze ambientali.pdf | 305.59 KB |
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