La proposta del CUP

La proposta di legge del CUP, al pari della Mantini-Chicchi, prevede l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale. Infatti, all’art. 26 è detto: «Il professionista deve … curare l'aggiornamento della formazione professionale.».
All’art. 27 esordisce affermando che: «Quando siano violate le disposizioni del precedente articolo sono irrogate le sanzioni disciplinari.». Quindi, il professionista che non collezionasse i «crediti formativi» sarà punito.
La proposta del CUP, a differenza della Mantini-Chicchi, non prevede esplicitamente la radiazione dall’albo per quanti non si aggiornassero secondo le modalità stabilite dall’Ordine, ma, comunque, minaccia una «sanzione».
Tra le «sanzioni» vi è anche la «radiazione». La proposta del CUP tiene a precisare che essa «consiste nella cancellazione dall'albo».
Sia la proposta del CUP, sia la Mantini-Chicchi concordano nello stabilire che: «Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.» (non è stata spostata nemmeno una virgola e il quinto comma dell’art. 27 del CUP coincide perfettamente col quinto comma dell’art. 4 della Mantini-Chicchi).
Insomma, c’è stato un indoramento della pillola: nel caso in cui il professionista non accumulasse i «crediti formativi» (e/o sospendesse l’esercizio della professione) non si prevede esplicitamente l’automatica radiazione dall’albo, ma nemmeno la si esclude tassativamente. Siamo nell’incertezza. Ipotizziamo che io non riuscissi a raggiungere il numero di «crediti formativi» che dovrei accumulare. Cosa mi succede? Dovrò essere sanzionato. Se mi va benissimo avrò un «avvertimento» (che «consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato»). Se mi va malissimo sarò «radiato» (e abbiamo visto che, per almeno 5 anni, dovrò patire la fame perché la cancellazione dall’albo mi inibirà l’esercizio della professione).
Cresce la discrezionalità del Consiglio:
-         se il collega inadempiente mi fosse molto simpatico gli scriverei una letterina di rimprovero (l’«avvertimento», una ramanzina di cui nessuno, tranne io e lui, mai saprà niente);
-         se mi facesse un po’ pena passerei alla «censura» (che nella proposta del CUP è definita come «una dichiarazione di biasimo resa pubblica»);
-         se mi fosse antipatico passerei alla «sospensione» (che «consiste nella inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni»);
-         se, infine, il collega inadempiente mi risultasse estremamente antipatico, passerei alla «radiazione».
Abbiamo visto che la «radiazione» significa chiudere bottega (almeno per un lustro).
Queste belle cose potete leggerle all'Articolo 27 - Sanzioni disciplinari della proposta CUP.
Mi pare opportuno precisare che la faccenda non interessa me (che percepisco uno stipendio ed ho, addirittura, accumulato 36 anni di anzianità contributiva e, tra non molto, potrei andarmene in pensione). La spada di Damocle non pende sulla mia testa, ma su quella dei liberi professionisti (alcuni dei quali hanno sostenuto la proposta suddetta, partecipando alla raccolta di firme per presentarla).
Tra le sanzioni disciplinari è prevista la «destituzione». Cosa è la «destituzione»? Lo ignoro nella maniera più assoluta. Il termine “destituzione” è sinonimo di “rimozione”, “estromissione”, “dimissioni” e via dicendo. Spero che non sia un avvertimento a me: mi vogliono “dimissionare” da Consigliere dell’Ordine? Vorrei essere tranquillizzato.
Perché il CUP spiega il significato di «avvertimento», «censura», «sospensione» e «radiazione» mentre non dice niente per la «destituzione»? Cos'è questa inedita sanzione disciplinare? Sarà una “sorpresa”? Oppure la «destituzione» è quel provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale per quanti avessero sentenze   definitive   di   condanna? E, in tal caso, quali sono i reati che comporterebbero la «destituzione»? Sarebbe comminata la «destituzione» anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono giudiziale o riabilitazione? Infine, perché la «destituzione» dovrebbe essere comminata dal Consiglio dell’Ordine e non dall’Autorità Giudiziaria? E’ una pena in più? Comunque non so cosa sia la «destituzione» e il mistero, per me, è totale.
Mantini e Chicchi sostengono che spetta all’Ordine territoriale effettuare «la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione» (art. 10, primo comma). La proposta del CUP che dice? Esattamente la stessa cosa. Infatti, al primo comma dell’art. 20, è detto che spetta al Consiglio dell’Ordine territoriale «… la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;».
La proposta del CUP mi sembra la Mantini (o la Mantini-Chicchi) un po’ edulcorata, criptata, resa apparentemente più ingoiabile e digeribile. C’è qualcosa in meno e qualcosa in più.
Volete un esempio? Parliamo dell’assicurazione contro l’errore professionale. Cosa dicevano Mantini e Chicchi? Il primo comma dell’art. 18 recitava: «Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.».
Immaginate la scena: mi trovo nel mio studio e bussa alla porta un cliente. Appena lo vedo, prima ancora di salutarlo, gli metto sotto al naso la mia polizza assicurativa, per evitare rogne con l’Ordine. Contestualmente gli chiederò cosa è venuto a fare da me.
Cosa dice, a proposito dell’assicurazione, il CUP? Il primo comma dell’art. 9 recita: «Il professionista, ove richiesto, rende noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.».
Notate differenze fra le due proposte? C’è quell’inciso “ove richiesto”. Richiesto da chi? Dal committente? Dalla legge? Dall’Ordine? Da un collega che mira a "soffiarmi" l'incarico? Io credo dal committente.
Ripetiamo la scena precedente: se un cliente bussasse alla porta del mio studio posso salutarlo, farlo accomodare, offrirgli un caffè e chiedergli che incarico mi vuole conferire. Ma dovrò tenere, pronta, in tasca, la polizza assicurativa, perché dovrò esibirgliela non appena me la richiedesse. Siamo soddisfatti di questo risultato?
I Consiglieri degli Ordini percepiranno uno stipendio? Si.
Mantini e Chicchi tentano di salvare le apparenze affermando che vanno fissati «i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico». Insomma, l’Ordine territoriale può decidere se corrispondere o meno le indennità. Se decidesse di corrisponderle, dovrebbe attenersi ai criteri stabiliti dagli ordinamenti (predisposti dai Consigli nazionali, chiamati, dalla Mantini-Chicchi, alla "autoriforma" delle professioni).
La proposta del CUP è più laconica. Al primo comma dell’art. 19 recita: «le indennità dei consiglieri sono definite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;». Parrebbe che dia per scontato una propensione ad accettare tali indennità.
Per mettere bene a confronto le due proposte (CUP e Mantini-Chicchi) dovremmo andare avanti per un bel pezzo e, poi, tentare di rispondere alle domande: quale delle due proposte è la migliore? Essa è sostenibile?
A mio giudizio, è molto difficile stabilire quale delle due proposte sia la migliore innanzitutto perché vi è una larga base comune (aggiornamento professionale, tirocinio, assicurazione, indennità e via dicendo). Poi ci sono delle “stranezze” nell’una e nell’altra proposta. Della Mantini-Chicchi già si è detto. Volete una “stranezza” del CUP? Vediamo l’ultimo comma dell’ art. 16: «L’iscrizione all’albo non è consentita ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della professione.». Chi colpisce tale prescrizione? I docenti universitari a tempo pieno? Assolutamente no, perché essi possono, anno per anno, passare a tempo definito oppure restare a tempo pieno ed esercitare la professione procurandosi, di volta in volta, la necessaria autorizzazione. Colpisce i docenti di scuola media? Nemmeno, perché il personale docente può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del Direttore didattico o Preside, sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio. Colpisce, allora, i Presidi e i Direttori didattici. Ma li colpisce per modo di dire perché se, per un soggetto, esiste un divieto ad esercitare la professione non è certo l’iscrizione all’albo che potrebbe comportane il superamento. E’, quindi, una prescrizione inutile e pericolosa se fosse interpretata in maniera estensiva (comportando un divieto di iscrizione all’Ordine da parte di quanti hanno bisogno di un’autorizzazione per esercitare la professione).
In conclusione, vorrei far notare che tutte queste proposte, più che riformare le professioni, trasformano il sistema ordinistico, rendendolo più rigido e opprimente. E’ ciò di cui abbiamo bisogno? Se la risposta fosse affermativa, allora sarebbe giusto sostenerle.
Ai colleghi l’ardua sentenza.
Volete degli esempi di macchinosità degli Ordini prefigurati dal CUP?
All’ art. 19 è detto che possono nascere delle “Consulte regionali degli Ordini provinciali”, i cui consigli direttivi saranno formati dai presidenti degli Ordini territoriali. Queste Consulte dovranno tenere i rapporti con le Amministrazioni regionali. Avranno un costo queste strutture? Indubbiamente si e l’ art. 19 della proposta del CUP si chiude con la confortante frase «Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini territoriali partecipanti.». Quindi è certo l’incremento delle quote associative (per pagare le indennità ai Consiglieri, per creare le Consulte e via dicendo).
Una delle finalità della proposta, a mio giudizio, è quella di creare una rigida struttura piramidale: il Consiglio nazionale al vertice, le Consulte regionali più giù e poi gli Ordini territoriali. Sotto gli Ordini territoriali c’è qualcosa? Si, ci sono le “Delegazioni comunali”. Infatti, il terzo comma dell’ art. 20 testualmente recita: «Il Consiglio può nominare nei Comuni, con sede nella circoscrizione di competenza, una delegazione, composta da almeno un consigliere, per i rapporti con gli enti locali.». Finalmente, sotto le delegazioni, c’è la base degli iscritti. L’idea di “ramificare” l’Ordine sul territorio non è cattiva ed è stata attuata più volte per il passato, creando una “rete” di “corrispondenti locali” (colleghi che, comune per comune, stimolavano gli iscritti a partecipare più attivamente alla vita degli Ordini e informavano il Consiglio sulle difficoltà a svolgere la professione in quell’area geografica, sollecitando qualche intervento a tutela della categoria o iniziative culturali o quant’altro). Ma perché, nella proposta del CUP, ci deve essere almeno un Consigliere per ogni delegazione? E, infine, perché decisioni organizzative (come quella delle Delegazioni comunali) devono essere stabilite da una legge di riforma?
Oltre alle Consulte regionali e ai Comitati comunali, la proposta del CUP prevede vari altri organi, che renderebbero ancora più elefantiaci e macchinosi gli Ordini. Ad esempio il secondo comma dell’ art. 20 testualmente recita: «Presso l’Ordine territoriale è costituita una commissione alla quale possono rivolgersi professionista e cliente per la composizione delle controversie. La commissione è composta da un numero dispari di membri non superiore a cinque, nominati dal Consiglio dell’Ordine tra esperti appartenenti alle seguenti categorie: consiglieri di associazioni di consumatori; docenti universitari; iscritti all’albo.».
Come se non bastasse il Consiglio nazionale, le Consulte regionali, gli Ordini territoriali, i Comitati comunali e la Commissione che compone le controversie, sono previste anche Commissioni giudicatrici dei procedimenti disciplinari, per giunta elettive. Infatti, il quarto comma dell’ art. 20 recita: «Presso l’Ordine del Capoluogo di Regione è istituita, per ogni categoria, una commissione che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei iscritti agli albi tenuti dagli Ordini territoriali. La Commissione disciplinare, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Ordini territoriali, è eletta dagli iscritti in occasione del rinnovo del Consiglio dell’Ordine e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del Consiglio dell’Ordine nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei membri appartenenti all’Albo dell’incolpato. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini ai quali appartengono i componenti.». Ancora altre spese, che comportano gli incrementi, già detti, della quota associativa. Per creare cosa? Una macchina infernale che, di certo, non serve a risolvere i problemi dei professionisti (e che - per la sua complessità - non potrà mai funzionare).
La Mantini-Chicchi da una parte e la proposta del CUP dall'altra ci danno la garanzia, purtroppo, che non si giungerà ad una riforma delle professioni in tempi brevi. Una buona riforma delle professioni, invece, ci serve come il pane e l'attendiamo da 15 anni. 
  
                                                                               

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