Gli aspetti normativi.
L’accresciuta consapevolezza dei rischi associati all’esposizione a campi “Elf” ed “Rf” e l’aumento delle conoscenze circa la relazione causa-effetto tra questi e gli effetti sanitari hanno fatto si che diverse Associazioni Protezionistiche ed appositi Comitati Scientifici elaborassero linee guida e raccomandazioni che in qualche caso sono state raccolte ed emanate come normative.

È il caso del DPCM del 23 aprile 1992 che ha raccolto in parte le linee guida date dall’Irpa/Imirc (Associazione Internazionale per le Protezioni Radiologiche) attraverso il Comitato Internazionale per le Radiazioni Non Ionizzanti e con la collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Questo decreto riguarda specificamente il “range” dei campi “Elf” e in particolare:
All’art. 1 fissa i limiti massimi per esposizione, relativamente all’ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrici e magnetici, generati alla frequenza nominale di 50 Hz.
All’art. 4: fissa i limiti dell’esposizione, relativamente ai tempi di permanenza, degli individui:
10 KV/m (campo elettrico)
Tempo breve di esposizione
1000 mT (densità magnetica)
5 KV/m (campo elettrico)
100mT (densità magnetica)
All’art. 5: prescrive le distanze minime che devono intercorrere tra i fabbricati adibiti ad abitazione o ad attività che comportino tempi di permanenza prolungati:
· Tempo medio di esposizione
per linee a 132 Kv > 10 m
· per linee a 220 Kv > 18 m
· per linee a 380 Kv > 28 m

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| Documento 4 Gli aspetti normativi.pdf | 142.77 KB |













