Dichiarazione a verbale N. 2 (seduta del 31 ottobre 2006) - Indennità ai Consiglieri

DICHIARAZIONE A VERBALE DEL CONSIGLIERE VINCENZO PERRONE
(seduta di Consiglio del 31 ottobre 2006)
Ricordo che l'Ordine degli Architetti è sorto in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 1395 del 24 giugno 1923 e dal successivo Regolamento di esecuzione, promulgato con il R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925.
Gli Ordini Provinciali degli Architetti ed il Consiglio Nazionale Architetti adempiono alle funzioni ad essi demandate dalla suddetta Legge n. 1395/1923. In particolare:
  • formano, aggiornano e pubblicano l'albo;
  • a richiesta di Iscritti o committenti, forniscono parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
  • tutelano l'esercizio della professione, combattendone quello abusivo e l'uso abusivo del titolo professionale;
  • svolgono compiti di magistratura nei confronti degli Iscritti, reprimendo abusi e mancanze di cui fossero colpevoli nell'esercizio della professione.
Le attività appena elencate sono dirette, innegabilmente, alla soddisfazione di pubblici interessi.
Ne consegue che tale Ente – istituito, come già ricordato, dalla Legge n. 1395/1923 – non può essere equiparato ad una associazione di persone di carattere privatistico, ma deve essere considerato persona giuridica di diritto pubblico e, pertanto, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.
In altri termini, gli Ordini e i Collegi professionali, in quanto compresi tra gli Enti di diritto pubblico, sono assoggettati al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 14 gennaio 1994, n.20 (Corte dei conti, Sezione controllo Enti, deliberazione n. 43 in data 20 luglio 1995).

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli si è dotato di un Regolamento. Tale decisione sembrerebbe legittima, giacché l’art. 42 del R.D. n. 2537/1925 testualmente recita: «Il Consiglio dell’Ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni.» Un ampio stralcio del R.D. n. 2537/1925 è riportato sull’ultimo Albo stampato dall’Ordine l’anno scorso (da pag. 6 a pag. 9).
Il Regolamento in questione mi sembra travalicare i limiti stabiliti dall’appena richiamato art. 42 del R.D. n. 2537/1925, il quale parla del semplice esercizio delle attribuzioni del Consiglio. Ho dei dubbi che, tra le attribuzioni del Consiglio, vi sia quella di stabilire indennità ai componenti del Consiglio stesso, indennità di funzione (riconosciute al Presidente, al Segretario e al Tesoriere), rimborsi spese connesse alle attività consiliari e via dicendo.
Spero si comprenda che sto esponendo il mio punto di vista, sulla base di quanto mi è dato di conoscere e pronto a modificarlo di fronte elementi nuovi, che il Consiglio vorrà fornirmi (rispondendo alle domande che porrò alla fine).
In ogni caso – in base ai dati in mio possesso – il suddetto Regolamento fu approvato nella seduta di Consiglio del 27 luglio 2000 ed emendato nelle successive tornate del 13 dicembre 2002, del 28 dicembre 2005 e del 3 aprile 2006. Parrebbe, allora, che il Regolamento in parola, mentre ha avuto ben quattro approvazioni dal Consiglio, non ne abbia ricevuto nemmeno una dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti o dal Ministero vigilante o dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

Chiedo al Consiglio se il Regolamento in questione abbia ricevuto o meno l’approvazione dell’Ordine in adunanza generale. Chiaramente, accorerebbe esibire la convocazione dell’assemblea (recante l’argomento all’O.d.G.) e il relativo verbale.
Ritengo indispensabile prendere visione – e, possibilmente, avere copia – delle deliberazioni del 27/07/2000, 13/12/2002, 28/12/2005 e 03/04/2006 (precedenti alla mia entrata nel Consiglio, avvenuta, com’è noto, il 15 settembre 2006). Ciò, in quanto ritengo – nella qualità di Consigliere dell’Ordine, in rappresentanza di «tutti i professionisti appartenenti all’albo» (art.2 comma 3° del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169), nonché beneficiario di un assegno bancario, sebbene da me risolutamente e definitivamente respinto – di avere un interesse diretto, concreto e attuale a prendere visione di tali atti. Prego il Segretario di provvedere (e non ho dubbi che il Segretario, con la cortesia e la disponibilità sempre manifestata nei miei confronti, vorrà soddisfare la mia richiesta, insieme alle altre che farò più avanti).
Per inquadrare la questione posta al 5° punto all’O.d.G. (dell’odierna tornata di Consiglio), giova ricordare che l’art. 7 del D.L. Lt. n. 382 del 23 novembre 1944 («Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e Consigli Nazionali») contiene il seguente:
 
«Art. 7 – Il Collegio provvede alla amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre a quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo».

Nel suddetto Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio – di cui, gentilmente, mi si fornì copia in occasione della tornata del 15 settembre 2006 (la prima alla quale ho partecipato) – sono fissate indennità ai Consiglieri.
Confesso di non aver ben compreso – per miei limiti – cosa si intende, quando è stabilito che «l’indennità per la partecipazione alle sedute di Consiglio è determinata in Euro 225,00 (duecentoventicinque) in un massimo riconosciuto di due sedute di consiglio al mese, anche se dette sedute dovessero superare tale massimo. Tale somma si intende al netto degli oneri fiscali dovuti.» Insomma sono 112,5 Euro a seduta e 225 Euro al mese oppure – come credo di aver capito – 225 Euro a seduta e 450 Euro al mese? Prendo per buona quest’ultima ipotesi. Ma serve solo per sviluppare un ragionamento.
Mi è, invece, chiaro che a tali indennità (al netto degli oneri fiscali) si aggiungono 650 Euro per il Presidente e 400 Euro per il Segretario ed il Tesoriere. Ovviamente, mese per mese e al netto. Si tratta delle cosiddette indennità di funzione (così definite nel Regolamento che il Consiglio si è dato).
Insomma – se non ho sbagliato i miei calcoli, per carenza di dati – l’ammontare complessivo delle indennità varie sarebbe, per l’intero arco dei 4 anni del mandato consiliare, di circa 400.000,00 Euro (circa 770 milioni delle vecchie Lire). L’ordine di grandezza delle indennità sembrerebbe centrato, se esse corrispondessero alla voce di bilancio oneri ordinari di funzionamento che ammonta a 101.680,00 Euro nel 2003, 101.530,01 Euro nel 2004 e 102.358,75 Euro nel 2005. Se ne ricaverebbe una media annua di 101.856,25 Euro e un ammontare presunto di 407.425,00 Euro nell’arco del mandato consiliare.

Chiedo conferma al Consiglio sull’ordine di grandezza delle cifre da me calcolate, rinunciando alla precisione perché non posseggo dati certi. Sarei, anzi, grato al Consiglio di conoscere l’ammontare complessivo delle indennità e dei rimborsi corrisposti a far data dal 27/07/2000, allorché fu adottato il Regolamento interno in questione. In tal modo sarebbe possibile stabilire a quanto ammontano – con la precisione che mi sembra opportuna – le indennità e i rimborsi, riferendo i nostri ragionamenti a dati numerici certi e non a “ordini di grandezza” calcolati alla meno peggio e col rischio di commettere, involontariamente, degli errori.
Mi risulta, comunque, difficile credere che la quota associativa, richiesta agli Iscritti, sia contenuta entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine.
Credo possano essere stabiliti due punti fermi:
           Nessuna Legge parla di indennità ai Consiglieri degli Ordini professionali. La prova mi sembra fornita dalle proposte di legge in discussione, di riforma delle professioni intellettuali, alcune delle quali prevedono che «le indennità dei consiglieri sono stabilite in modo da assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico». Reputo che tali proposte intendano, anche, superare le problematicità connesse alla corresponsione di emolumenti ai Consiglieri degli Ordini professionali.
           Da quanto è sorto l’Ordine degli Architetti di Napoli, fino a qualche anno fa, mai sono state corrisposte indennità ai Consiglieri. Eppure il quadro normativo, al quale dobbiamo riferirci, non è cambiato. Sarei curioso di sapere come si è superato questo problema. E’ aumentato l’impegno dei Consiglieri? L’Ordine ha conquistato una credibilità che prima (con elementi del calibro di Roberto Pane, Ferdinando Chiaromonte, Marcello Canino e via dicendo) non aveva? 
 
In verità, problemi non ce ne sarebbero (nel corrispondere indennità ai Consiglieri) se il nostro, anziché essere un Ordine professionale, fosse, ad esempio, un’Amministrazione Comunale, vigendo la Legge 27 dicembre 1985 n. 816, la quale stabilisce indennità per gli amministratori. Comunque, anche se volessimo – in maniera del tutto arbitraria – estendere la Legge 819/1985 agli Ordini professionali, l’indennità di presenza stabilita da questo Consiglio parrebbe quasi trenta volte maggiore di quella che l’art. 10 (della Legge 819/1985) riconosce ai Consiglieri di Comuni fino a 30 mila abitanti.
E’ certo, però, che la Legge n. 816/1985, nella sua apprezzabile analitica precisione, non lascia adito ad alcuna interpretazione estensiva. Sin dall’art. 1 viene precisato che oggetto della norma sono le «cariche elettive previste dalla presente legge» e questo carattere di tassatività viene, poi, richiamato nel testo. Vi garantisco che l’Ordine professionale non viene affatto compreso nella casistica prevista dall’art. 4 della Legge 816/1985.
Non è applicabile, al caso in esame, nemmeno il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 giacché esso, all’art. 1 – Oggetto esordisce affermando: «Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di Ordinamento degli enti locali Perciò anche in questo caso è inammissibile qualunque interpretazione estensiva della norma.
Pertanto, non solo non esistono Leggi che esplicitamente prevedono indennità ai Consiglieri di un Ordine professionale, ma non ci sono nemmeno Leggi che contemplino emolumenti a membri di altri organi elettivi e che possano essere estese ai Consigli degli Ordini professionali.
Allorché il Regolamento interno (che il Consiglio si è dato), affronta – agli articoli 32 e 33 – la questione delle spese di funzionamento, delle indennità e dei gettoni di presenza, non si rinviene alcun riferimento a Leggi che permettano di deliberare in proposito.
E’ vero che in epigrafe al Regolamento per il funzionamento del Consiglio sono citate alcune Leggi, ma nessuna di esse mi pare abbia attinenza con l’argomento in discussione. Difatti sono citate:
  • il Regio Decreto n. 2537/1925 (già da me richiamato in precedenza);
  • il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944 (pure da me richiamato);
  • la Legge 31 dicembre 1996 â„– 675 (che riguarda il trattamento dei dati personale e, quindi, nulla ha a che vedere con la corresponsione di emolumenti ai Consiglieri di un Ordine professionale);
  • il D.P.R. 328/01 (che si occupa degli Esami di Stato);
  • il Regolamento del CNAPPC per la costituzione di un Albo Unico Nazionale denominato Registro Unico (e non vedo quale attinenza possa avere con l’argomento in discussione) ;
  • il Regolamento del Consiglio Nazionale degli Architetti, approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, con nota del 29 aprile 1999 al protocollo 7/26002002F2/1759/U.
Quest’ultimo Regolamento (che non è una Legge) dovrebbe riguardarci esclusivamente per quanto attiene la quota annuale che il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) chiede agli Ordini provinciali di versare per il proprio funzionamento, secondo i disposti dell’art. 18 del Regio Decreto 2537/1925. Invero, tale Regolamento riguarda l’organizzazione, l’amministrazione, la finanza e la contabilità del Consiglio Nazionale e all’art. 73 è sancito che spetta al Ministero di Grazia e Giustizia l’esercizio del potere di vigilanza sull’attività del CNAPPC il quale «comunica al Ministero di grazia e giustizia i nomi degli eletti (…) e trasmette, per l’approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le delibere riguardanti le variazioni di bilancio (…)».
In ogni caso, chiedo copia del «Regolamento recante disposizioni per l’organizzazione, l’amministrazione, la finanza e la contabilità del CNAPPC» quale atto posto alla base dell’analogo Regolamento di quest’Ordine. Ricordo che il 3° comma dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 testualmente recita: «Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama
Mi sembra evidente che non sia possibile prendere ex abrupto il Regolamento del CNAPPC ed estenderlo al Consiglio di un Ordine provinciale, mediante una mera deliberazione dello stesso Consiglio. Allorché si elencano gli atti formanti la premessa al Regolamento di quest’Ordine, si ha cura di precisare che il Regolamento del CNAPPC fu «approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, con nota del 29 aprile 1999 al protocollo 7/26002002F2/1759/U». E il Regolamento di quest’Ordine da chi è stato approvato? Ancora dal Ministero, per qualche proprietà transitiva di questo genere di approvazioni? E’ chiaro che non sono in discussione le eventuali indennità e rimborsi del CNAPPC (di certo avallate dal Ministero vigilante e, pertanto, da ritenersi legittime).
Ho voluto, ancora, controllare se Regolamenti interni di altri Ordini prevedessero indennità ai Consiglieri. All’indirizzo Internet (http://www.ordinearchitetti.mi.it/quadro/norme.html) è liberamente consultabile il Regolamento dell’Ordine degli Architetti di Milano ed, esaminatolo, non ho trovato alcuna traccia delle suddette indennità. Identico esito ha fornito l’esame del Regolamento interno degli Ordini degli Architetti di Modena, di Ravenna, di Latina, di Grosseto e via dicendo.
Com’è noto, l’ordinamento professionale degli Architetti è lo stesso degli Ingegneri (Legge n. 1395/1923). Ho, quindi, tentato di trovare un Regolamento interno di un Ordine degli Ingegneri – in tutta Italia – che prevedesse indennità ai Consiglieri. La ricerca è stata infruttuosa: tutti i Regolamenti da me visionati non prevedono corresponsioni di indennità o gettoni di presenza ai Consiglieri.
Come già detto, ho respinto l’assegno che mi è stato offerto (di cui non ho voluto nemmeno conoscere l’importo) proprio perché nutro qualche perplessità sulla piena legittimità di tali – abbiamo visto non irrisorie – corresponsioni di denaro. Inoltre – come ho dichiarato nella mia nota del 9 ottobre 2006, acquisiti agli atti del Consiglio con Prot. n. 2137/G, in pari data – ho qualche imbarazzo ad accettare soldi dai Colleghi, soprattutto giovani, in questo momento difficile, in cui alcuni hanno problemi a versare la quota associativa.
Voglio rassicurare il Consiglio che è non mio intendimento sollevare polveroni. Ritengo, anzi, doveroso contribuire a “sistemare” la faccenda nel migliore dei modi, nel pieno rispetto delle Leggi dello Stato, purché si faccia chiarezza su alcuni punti e purché il Consiglio non mi inviti a desistere da tale proposito o, peggio, si rivolga a me con arroganza. Infatti, la questione non mi tocca personalmente e vorrei solo essere di aiuto agli amici Consiglieri (se essi ritenessero che vi sia qualche piccolo nodo da sciogliere e gradissero il mio aiuto).
Mi risulta che un Ordine professionale si rivolse al Ministero vigilante (che, com’è noto, è il Ministero della Giustizia) per conoscere se fosse possibile corrispondere rimborsi spese ai Consiglieri, sotto forma di gettoni di presenza. Il Direttore dell’Ufficio VII del Ministero della Giustizia rispose che il problema sollevato andava risolto «nell’ambito dei poteri di autodisciplina dell’Ordine professionale. A tal fine il Consiglio nazionale potrà attivarsi al fine di omogeneizzare la materia a livello nazionale, evitando disparità di trattamento, comunicando a questo Ufficio le eventuali determinazioni assunte». Lo stesso Ordine ha, successivamente e pubblicamente, precisato che nessun gettone di presenza era corrisposto ai Consiglieri.
Rivolgo, allora, al Consiglio due precise domande:
1)    Il Consiglio Nazionale Architetti ha provveduto ad omogeneizzare la materia a livello nazionale?
2)    Sono state comunicate all’Ufficio VII del Ministero della Giustizia le determinazioni assunte in merito alla corresponsione di indennità varie ai Consiglieri?
Ovviamente occorrono atti formalmente ineccepibili: comunicazioni scritte con numeri di protocollo in uscita e in entrata.
Tentando di anticipare qualche conclusione, ritengo che siano veramente pochi e lievi i dubbi (che potrebbero essere fugati, con qualche precisazione e/o piccoli aggiustamenti) sulla corresponsione di indennità, se:
a)   il Consiglio Nazionale Architetti avesse quantizzato almeno un ordine di grandezza delle indennità o, meglio, un massimo e un minimo (eventualmente in ragione del luogo di residenza del Consigliere). Ovviamente, dovrebbero essere state “omogeneizzate” anche le cosiddette indennità di funzione che, nella fattispecie, comportano – se i miei calcoli non sono errati – l’esborso di 69.600,00 Euro, nell’arco del mandato consiliare e, sempre, al netto degli oneri fiscali (coi quali, credo, superiamo gli 80.000,00 Euro). Insomma, la prima condizione è che il CNAPPC abbia proceduto a omogeneizzare la materia a livello nazionale;
b)   fosse stata sottoposta la questione all’approvazione dei Colleghi, convocati ad un’assemblea contenente l’argomento (in maniera chiara ed esplicita) all’ordine del giorno. Con ciò ottemperando a quanto lo stesso Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio sancisce, allorché, all’art. 60 recita: «Relativamente agli atti finanziari, il potere di vigilanza è esercitato dall’Assemblea Ordinaria degli iscritti».  La corresponsione di indennità ai Consiglieri è un atto finanziario? Credo di sì. Non intendo dire – si badi bene – che doveva essere portata all’approvazione dell’Ordine in adunanza generale il conto consuntivo di un certo anno e il bilancio preventivo dell’anno successivo, bensì l’intero Regolamento interno o, almeno, le sue parti connesse ai suddetti atti finanziari, consentendo all’Assemblea elettiva di esercitare il potere di vigilanza (a torto o a ragione) attribuitogli;
c)    fosse stata data immediata ed esauriente comunicazione all’Ufficio VII del Ministero della Giustizia (che, come già detto, è il Ministero vigilante, mentre il VII Ufficio è quello che s’interessa delle professioni); considerato, anche, che detto VII Ufficio, in analoghe circostanze, ha chiesto di essere informato sulle decisioni prese in merito. D’altronde, saggiamente, il CNAPPC così fece col suo Regolamento.
In ogni caso – risolta la questione in discussione – suggerirei di riesaminare l’art. 60 del Regolamento interno di quest’Ordine, che mi sembra una pasticciata riproduzione dell’ art. 73 del Regolamento del CNAPPC (che, non avendo un’assemblea alla quale presentare i bilanci, li sottopone al Ministero vigilante). Nel nostro caso, invece, la materia è già regolata dagli Artt. 26 e 27 del R.D. 2537/1925 «Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto». Ovviamente, potrò meglio esprimere il mio parere dopo essere entrato in possesso del Regolamento del Consiglio Nazionale degli Architetti.
Vi confesso che mi stupirei di apprendere che il CNAPPC non ha deliberato sull’argomento che sto affrontando. Ho, invece, la sensazione che il Consiglio Nazionale Architetti si sia “attivato” al riguardo, ma ignoro del tutto le sue deliberazioni (che, ovviamente, gradirei conoscere). Mi pare ragionevole ipotizzare che questo Consiglio sia entrato in possesso del «Regolamento recante disposizioni per l’organizzazione, l’amministrazione, la finanza e la contabilità del CNAPPC» proprio perché tale atto fu trasmesso dallo stesso CNAPPC, in uno coi criteri stabiliti per omogeneizzare la materia a livello nazionale e allo scopo di fornire un modello di riferimento. E’ così? Oppure tale Regolamento fu richiesto? E, in tal caso, chi avanzò la richiesta? O fu il CNAPPC, motu proprio, a inviarcelo per una sua (encomiabile) esigenza di trasparenza?
Ricordo che l’art. 40 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 (ben riportato a pag. 8 dell’Albo a stampa attualmente in distribuzione) afferma che:
«Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri: a) registro madre e figlia per le somme riscosse; b) registro contabile di entrata e di uscita; c) registro dei mandati di pagamento; d) inventario dell’Ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo».
Visto che, sull’argomento occorre fare chiarezza, rivolgo le seguenti domande al Consiglio:
1)         La decisione di corrispondere indennità di partecipazione alle sedute di Consiglio e indennità di funzione è stata espressamente approvata da almeno un’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, convocata ponendo l’argomento all’ordine del giorno?
2)         Il Consiglio Nazionale Architetti ha stabilito i criteri da seguire per corrispondere tali indennità, in maniera da evitare disparità di trattamento tra i vari Ordini provinciali? Presupporrei di sì e chiedo di conoscere tali criteri.
3)         Lo stesso CNAPPC ha approvato la corresponsione di indennità di funzione?
4)         Si è provveduto a comunicare le decisioni assunte, in merito alla corresponsione di retribuzioni ai Consiglieri, al Ministero vigilante ed, in particolare, all’Ufficio VII – Libere professioni?
5)         Qualora non fosse stato informato il Ministero vigilante, si è provveduto a informare il CNAPPC del fatto che questo Consiglio procedeva a corrispondere indennità varie ai propri membri? Se la risposta fosse affermativa, quale fu l’atteggiamento del Consiglio Nazionale?
6)         Qualcuno (Ministero vigilante e/o CNAPPC) approvò il Regolamento dell’Ordine di Napoli? Ciò in ottemperanza a quanto stabilisce il primo comma del Regolamento che l’Ordine si è dato e che testualmente recita: «La vigilanza sull’attività dell’Ordine spetta al Ministero di Giustizia ai sensi dell’art. 57 del regio decreto ed al Consiglio Nazionale degli Architetti.»
7)         Gli oneri fiscali corrispondono al 20% della ritenuta d’acconto? Mi sembra scontata una risposta affermativa. O ci sono altri oneri di natura, ad esempio, contributiva?
8)         Visto che le indennità ai Consiglieri sono rimesse alla fine di ogni mese, quando è versata la ritenuta di acconto? Credo che il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’effettivo pagamento. Si è proceduto così?
9)         In ottemperanza al richiamato art. 40 del R.D. n. 2537/1925, esistono i mandati di pagamento, firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, relativi alle indennità corrisposte? Se tali mandati di pagamento non esistessero, il Tesoriere non avrebbe, a mio giudizio, potuto sborsare il danaro.
10)   Oltre ai Consiglieri, beneficiano (o hanno beneficiato) di indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza i componenti di Commissioni di lavoro dell’Ordine? Ad esempio, percepiscono (o hanno percepito) indennità i componenti della Commissione Pareri? Ritengo di no e penso di no perché non si hanno precedenti nella storia dell’Ordine. Ma, qualora la risposta fosse affermativa, quali criteri sono stati adottati? E come si è proceduto al versamento degli oneri fiscali dovuti?
11)   Considerato che, per il passato, il Tesoriere pro tempore si è giustamente avvalso della consulenza di esperti in materia amministrativa e fiscale, sia per redigere – nel migliore dei modi e nel pieno rispetto delle Leggi vigenti – i conti consuntivi e i bilanci preventivi, sia per essere confortato da pareri (redatti da autentici esperti della materia, che focalizzavano le controversie e individuavano le regole applicabili) chiedo di conoscere se tale Consulente esista (o sia esistito) e qual’è il suo profilo professionale.
12)   Ben sapendo che nel Consiglio ci sono amici di cui conosco la prudenza, la competenza e le dimostrate capacità organizzative, sospetto – anzi, ne ho quasi la certezza – che sia stato chiesto un parere pro veritate ad un Giurista di chiara fama, il quale abbia inquadrato il problema in discussione e individuato le giuste soluzioni, alla luce della Giurisprudenza vigente e "nell'interesse della verità" indicando la strada (seppure ardua, ma praticabile) per corrispondere indennità – di presenza e/o di funzione – ai Consiglieri. C’è questo parere pro veritate? E’ possibile prenderne visione?
13)   Ove mai esistessero membri del Consiglio che percepissero (o che avessero percepito) più indennità di funzione si è tenuto conto che, nel caso in cui un soggetto ricopra più cariche elettive, l’art. 82, comma 5, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede il divieto di cumulo delle indennità di funzione? Tale divieto è temperato dalla facoltà, da parte del titolare di più indennità di funzione, di optare per una delle due indennità, ovvero per la corresponsione di ciascuna di esse nella misura del 50% del rispettivo ammontare.
Le consulenze non saranno mancate se, solo negli anni 2003, 2004 e 2005, sono stati spesi, proprio per consulenze varie, oltre 190.000,00 Euro (più di 350 milioni delle vecchie Lire). Non mi scandalizzo per tale considerevole esborso di danaro; anzi mi compiaccio vivamente di ciò, perché vuol dire che il Consiglio ha inteso operare sostenuto e confortato dai pareri di Esperti in materia legale, contabile, di legislazione del lavoro e via dicendo (così come si legge sui bilanci degli anni passati). Mi stupirei molto, allora, se non esistesse un parere pro veritate sulla questione in parola, redatto da un valente amministrativista (essendoci, per giunta, a Napoli i più noti e stimati d’Italia). E’ chiaro che se tale parere non esistesse, mi sembrerebbe giudizioso chiederlo ora, magari sospendendo la corresponsione di tutte le indennità.
Non dubito che le risposte fornite alle precedenti domande siano in grado di dissipare le mie perplessità sui pagamenti di indennità varie ai membri di questo Consiglio. Anzi mi attendo che, dal dibattito, emergano elementi, per me, nuovi e decisamente convincenti.
Spero che da questa mia dichiarazione a verbale traspaia il fatto che effettivamente mi sto costringendo a trovare una soluzione che salvaguardi la credibilità dell’Ordine al quale appartengo da vecchia data. Infatti, le domande poste mi sembrano utili non solo a chiarirmi le idee, ma, anche, ad individuare eventuali correttivi alle procedure adottate, per renderle – se possibile – ancora più aderenti  alla Legislazione vigente.
E’ del tutto evidente che, se fosse approvata la proposta di Riforma dell’Ordinamento delle professioni intellettuali, elaborato dal CUP/CNAPPC, le indennità in questione sarebbero pienamente legittime, andrebbero adeguate (perché devono «assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico») e cadrebbe ogni mia remora, giacché tali emolumenti sarebbero previsti da una Legge dello Stato. Penso, però, con terrore a quanto ammonterebbero tali indennità, per consentire ai Consiglieri «lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico». La presenza di Renzo Piano in Consiglio comporterebbe un vistoso incremento della quota associativa, poiché dovremmo, onestamente, riconoscergli un’indennità veramente ragguardevole ed adeguata al caso, al prestigio e alla qualità del personaggio. Sicuramente, però, avremmo la presenza in Consiglio di personalità che, oggi, non si candidano per evitare nocumento alla loro fiorente e apprezzata attività professionale. C’è, forse, anche il rischio che fare “il Consigliere dell’Ordine” divenga un mestiere, piuttosto ben remunerato. Sarei, comunque, dispiaciuto del fatto che Renzo Piano, in preda all’insano proposito di candidarsi all’Ordine, dovesse rallentare – se non sospendere – la Sua attività, privandoci di pregevoli opere, caratterizzanti il gusto e la sensibilità della nostra epoca e da trasmettere alle generazioni future.
In ogni caso non possiamo invocare una Legge che non c’è ancora e che potrebbe non esserci mai. E che, comunque, non potrà essere retroattiva. Comprendo le “spinte” esercitate affinché la proposta di legge Mantini (o quella equivalente del CUP) chiuda rapidamente il suo iter.
 
Consentitemi, in conclusione, di esprimere il mio parere in linea di principio, a prescindere dal quadro normativo di riferimento (all’interno del quale ob torto collo siamo costretti a restare). Trovo giusto che valorosi Colleghi, i quali si dedicano, con serietà ed impegno, all’organismo rappresentativo della Categoria non ci rimettano di tasca loro, anche se nessuno li ha costretti ad assumersi questo gravoso impegno (che, in alcuni casi, si protrae, con eccessiva generosità, da quasi un quarto di secolo). Ben vengano, allora, gettoni di presenza e finanche indennità di carica, purché essi siano autorizzati e stabiliti in maniera equa e oculata dal Legislatore oppure dal Ministero che esercita la funzione vigilante. Io, però, sono stato, per un certo periodo, nel Senato Accademico della Federico II e non mi è stato corrisposto nemmeno un centesimo di Euro bucato, in ricordo dell’impegno profuso. Taccagneria o rigoroso rispetto delle Leggi dello Stato?
Mi aspetto, quindi, risposte esaurienti, rassicuranti e documentate alle domande appena poste.
Auspico, anzi, che, chiarita e risolta la questione in discussione – non priva di qualche complessità e di elementi di incertezza – si giunga ad una elevata omogeneità ed armonia tra i Consiglieri, nello svolgimento del loro mandato. Sarebbe, altresì, opportuno pubblicare i nostri verbali sul sito dell’Ordine (come già si è iniziato, molto opportunamente, a fare), affinché il Consiglio non si chiuda su se stesso, in cerca di equilibri interpersonali e di piccolo potere, del tutto lontani dalle necessità degli Iscritti. Specialmente in questo momento, nel quale continua a essere molto difficile svolgere la nostra professione e incombono proposte di legge (la Bersani già operante, la Mantini e chi più ne ha più ne metta) che mi preoccupano non poco.
(arch. Vincenzo Perrone)
Napoli 31 ottobre 2006
 
 

..:: www.campaniarchitetti.org :: info@campaniarchitetti.org :: powered by www.scan-graphics.com ::..