D.I.A. Condominio

D.I.A. condominio
Sono stato incaricato da un condominio di redigere con urgenza una D.I.A. per eseguire con urgenza i lavori di sostituzione di un solaio di copertura che era parzialmente crollato in quanto le putrelle che lo costituivano erano completamente arrugginite, di sezione insufficiente ed imbarcate. Ho immediatamente fatto una raccomandata sia al comune che ai vigili del fuoco ed al comando dei vigili urbani, tutti chiamati immediatamente dopo il crollo e che hanno subito fatta ingiunzione di sgombero nonché di esecuzione immediata dei lavori di riparazione, ho aspettato ventiquattro ore ed ho fatto subito iniziare i lavori e successivamente ho consegnato la D.I.A. Ma dopo qualche giorno il Condominio si è visto recapitare un avviso di multa di € 516 poiché asserivano che non si poteva dare inizio ai lavori prima di presentare la D.I.A. ma solo fare opere di puntellamento. Cosa devo consigliare al condominio? Devono pagare la multa?

Risposta D.I.A. condominio


Da quello che mi dici il condominio non deve assolutamente pagare la multa poiché il comma 6 dell’Articolo 47 del Regolamento Edilizio consente in presenza di ordinanza dell’Amministrazione ex Articolo 38 legge 142/90 di poter eseguire i lavori necessari per evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità senza attendere i trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. citando tra le opere possibili con tale procedura proprio la demolizione dei solai di copertura e dà precise indicazioni sul contenuto della stessa che qui si riportano fedelmente “…nella denuncia di inizio attività può anche essere presentato il progetto di ricostruzione, nelle medesime dimensioni e posizioni, delle parti demolite allegando un verbale di consistenza, grafico e fotografico, prima delle demolizioni, redatto dal tecnico di parte ed asseverato ai sensi e per gli effetti di legge”.
Se non ci fosse stata Ordinanza Sindacale si ricadeva nelle prescrizioni del comma 5 dell’Art. 47 e non nel comma 6. Infatti il comma 5 elenca le opere che sono consentite prima della scadenza dei trenta giorni della D.I.A. e secondo questo articolo si potevano solo fare opere di puntellamento.
A questo aggiungerei anche una mia considerazione dettata dal buon senso e dal rispetto da parte di tutti, enti compresi, della professionalità di noi tecnici: al di la delle normative nel tuo caso anche se non ci fosse stata l’ordinanza sindacale io avrei, assumendomene la piena responsabilità, fatto lo stesso eseguire immediatamente i lavori di sostituzione del solaio pericolante in quanto, a parte il grande pericolo, un’opera provvisionale di puntellamento avrebbe comportato non solo una spesa enorme per il condominio ma anche il disagio di molte famiglie e il danno economico per i negozi al piano terra in quanto trattandosi di un solaio di copertura posto al quinto piano dell’edificio il puntellamento sarebbe dovuto partire dal piano terra ed interessare tutti gli ambienti posti in verticale fino ad arrivare al solaio interessato dal crollo.

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