Cosa si aspetta l'Europa dagli Stati membri sul tema della concorrenza?

La Corte di Giustizia Europea ha ormai già da qualche anno stabilito un preciso orientamento in riferimento alle attività professionali; quest’ultime sono, infatti, assimilate ad attività di impresa, per cui gli Ordini professionali ad “associazioni di imprese”. Cosa vuol dire questo?
Vuol dire che gli Stati membri sono tenuti al rispetto degli articoli contenuti nel Trattato che istituisce la Comunità Europea “Titolo VI- Norme Comuni sulla Concorrenza, sulla Fiscalità e sul Ravvicinamento delle Legislazioni”.

In particolare, l’art. 82 recita: È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.”

Nessuno Stato può derogare a tali norme; infatti, l’art. 86 comma 1 sancisce che “Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato…[…]” e al comma 2 che “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità”.

Il comma 3 dello stesso articolo definisce, infine che “La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni”.
Ecco, cari professionisti, cosa richiede l’Europa: vi sembra che la formazione continua e permanente, la verifica periodica dei requisiti per l’iscrizione all’albo, i corsi di aggiornamento obbligatori a pagamento tutelino la libera concorrenza? Non credete che siano, invece, strumenti repressivi volti al consolidamento delle posizioni di rendita acquisite?

Più si continua a percorrere questa strada, più il gap con i colleghi europei aumenterà; più si continua a sostenere tali disegni, più si acuiranno le difficoltà, soprattutto per i giovani, che pagano già gli annosi problemi legati all'avvio dell'attività. Non è ammissibile che in un tale periodo, si pensi solo ad ulteriori vessazioni per i professionisti, senza, invece, cercare di favorire, ad esempio, politiche di distribuzione più democratica degli incarichi (un'ottimo spunto, in tal senso, può essere la Delibera del Comune di Napoli n. 142 del 23 giugno 1975, trattata in un altro articolo del sito).
Auspichiamo, quindi, che siano le regole della libera concorrenza a prevalere perchè (di questo si è convinti) è proprio dall'applicazione corretta di queste ultime che si potrà determinare il deciso cambio di rotta che da tempo si anela.

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