Comunicato n. 11: Terminale di controllo e gestione degli accessi del personale dipendente (Consigliere Vincenzo Perrone)

 
Al Consiglio dell’Ordine
 
Nella seduta di Consiglio del 26.06.06 – allorché, com’è noto, non facevo parte di tale organismo – si deliberò l’installazione, presso la sede dell’Ordine, di un terminale di controllo e gestione degli accessi del personale dipendente, con lettura biometrica (impronte digitali). Forse fu previsto, anche, il pagamento di un canone annuo per l’assistenza all’uso di un software, legato al funzionamento del suddetto terminale.
Essendo il personale dell’Ordine numericamente assai esiguo e formato da elementi dotati di notevole anzianità di servizio (per i quali non mi risulta vi siano mai state disattenzioni nel rispetto dell’orario di lavoro) trovo singolare la decisione di installare tale costosissimo dispositivo, basato sulla rilevazione “biometrica”, che giudico sgradevole e mortificante per il nostro personale dipendente, tutto formato da persone estremamente attente allo svolgimento delle loro mansioni, con puntualità e competenza. Sicché il riconoscimento biometrico appare, nel nostro caso, palesemente sproporzionato e non necessario.
E’ bene ricordare che, con provvedimento del 21 luglio 2005 (relatore On. Mauro Paissan) il Garante della Privacy ha vietato «l'uso generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro», ritenendo «tale sistema troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale» ed adducendo che «per raggiungere lo stesso scopo si possono adottare altre tecniche più proporzionate, meno lesive della dignità dei lavoratori ed ugualmente efficaci»
Ricordando che il Codice in materia di protezione dei dati personali, in attuazione delle direttive 95/46/Ce e 2002/58/Ce, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, â„– 196, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:
-        nel rispetto di principi di necessità e liceità, riguardo la qualità dei dati (articoli 3 e 11), chiedo se sia stata argomentata la necessità di rilevazioni biometriche, procedura di dubbia legalità nel nostro caso, essendo, come già detto, il personale formato da appena cinque elementi, con un’anzianità media di servizio elevata, caratterizzata dalla più scrupolosa osservanza degli orari di lavoro e dal perfetto adempimento dei doveri d’ufficio;
-        informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (articolo 13), chiedo se tale preventiva ed adeguata informazione ci sia stata;
-        rispettando (essendoci il trattamento di dati sensibili) la necessità di informare il Garante, chiedo se tale comunicazione è avvenuta. E’ nota l’obbligatorietà di notificare, preferibilmente per via telematica, al Garante della protezione dei dati personali l’inizio del trattamento in questione, con apposito modulo, disponibile sul sito del garante www.garanteprivacy.it ;
-        adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra i quali accessi ed utilizzazioni indebite, rispetto ai quali il responsabile del trattamento può essere chiamato a rispondere anche civilmente e penalmente (articoli 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice), chiedo se tali garanzie di riservatezza sono assicurate;
In qualità di Consigliere (in rappresentanza di «tutti i professionisti appartenenti all’albo» come sancito dall’art. 2 comma 3° del D.P.R. 8 luglio 2005 â„– 169) chiedo, altresì, di conoscere:
1)     gli estremi della Ditta che si è aggiudicata la gara ed, eventualmente, quali referenze ha prodotto;
2)     il costo sia della fornitura e del montaggio del materiale, sia del canone annuo di assistenza per l’uso del sistema di controllo;
3)     se sono obbligati all’uso di tale apparecchiatura tutti i soggetti frequentanti la sede e per i quali si predisponga, mensilmente, una busta paga oppure se, fra quanti usufruiscono delle retribuzioni riportate in una busta paga appositamente predisposta, alcuni non abbiano l’obbligo di registrare la loro presenza in sede, tramite rilevazione dell’impronta digitale;
4)     gli estremi del responsabile del trattamento dei dati rilevati (articoli 4, comma 1, lettera f) e g), 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e se questi abbia raccolto il preventivo consenso informato degli interessati.
Esplicitamente chiedo di sospendere il sistema di rilevamento delle presenze tramite impronte digitali (adottandone un altro) fino a quando non si provvederà a recepire pienamente il dettato del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, â„– 196 e le prescrizioni del Garante della privacy.
Distinti saluti
 
Napoli 10 aprile 2007                                                 Vincenzo Perrone
 
 
 
Allego:
  1. comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 25 luglio 2005;
  2. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 luglio 2005.
N.B.: Entrambi gli allegati sono stati scaricati dal sito del Garante per la protezione dei dati personali.

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